Art. 1.
(Disposizioni generali).

      1. Le attività di vigilanza e di sicurezza delle persone e dei beni effettuate dagli istituti di vigilanza privata sono parte del sistema nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica ed assumono la denominazione di attività di «Polizia pubblica». I dipendenti degli istituti che svolgono attività di Polizia pubblica assumono, con le modalità e i requisiti previsti dalla presente legge, la qualifica di agenti di Polizia pubblica, distinti in vigili, graduati, sottufficiali e ufficiali.
      2. Chiunque può destinare gli agenti di Polizia pubblica alla vigilanza e alla sicurezza delle persone e dei beni mobili e immobili. Le predette attività di vigilanza e di sicurezza sono subordinate alle prescrizioni delle autorità di pubblica sicurezza che possono avvalersi della collaborazione degli agenti di Polizia pubblica anche per servizi di polizia.
      3. I vigili, i graduati, i sottufficiali e gli ufficiali appartenenti agli istituti di vigilanza privata sono a tutti gli effetti di legge considerati pubblici ufficiali durante l'espletamento del proprio servizio; agiscono quali organi ausiliari delle Forze di polizia; possono essere chiamati a fare parte dei comitati locali per la protezione civile.